Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le responsabilità della violenza politica verificatasi nel territorio dell'Emilia-Romagna e delle altre regioni dell'Italia del nord negli anni 1944-1948, di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione ha il compito, in particolare:

          a) di accertare il numero e l'identità delle persone uccise o scomparse nel periodo 1944-1948, la cui uccisione o scomparsa possa in qualche modo essere collegata a moventi politici o ad azioni compiute con la motivazione o il pretesto della lotta politica, nonché le circostanze in cui tali uccisioni o scomparse sono avvenute;

          b) di rintracciare e di identificare i resti delle persone di cui alla lettera a);

          c) di ricostruire, documentare e illustrare, con intenti di accertamento storico-politico, i caratteri della lotta politica e delle tensioni sociali degli anni 1944-1948, nonché i rischi di involuzioni antidemocratiche verificatisi in tale periodo.